Martedì, 08 Luglio 2025 16:46

La Videosorveglianza a Norma: L'Obbligo del Cartello Informativo

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Nel panorama sempre più complesso della sicurezza e della privacy, l'installazione di un impianto di videosorveglianza non si limita alla mera implementazione tecnologica.

È fondamentale che ogni professionista del settore sia pienamente consapevole degli obblighi normativi, in particolare quelli relativi all'informativa agli interessati tramite l'apposizione del cartello di area videosorvegliata.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679), insieme al D. Lgs. 101/2018 (che ha abrogato parti del vecchio Codice Privacy) e le Linee Guida 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), rendono esplicito l'obbligo di informare preventivamente le persone sulla presenza di telecamere e sulla registrazione delle immagini.

Perché il Cartello è Fondamentale?

Il cartello di videosorveglianza non è un semplice accessorio, ma un elemento obbligatorio e imprescindibile per la conformità al GDPR. La sua funzione è duplice:

  1. Informativa: Deve fornire un'informativa "sintetica" (o di primo livello) che avverta immediatamente l'interessato della presenza di un trattamento di dati personali (le immagini).
  2. Deterrente: Svolge anche un ruolo dissuasivo nei confronti di eventuali malintenzionati.

Cosa Deve Contenere il Cartello a Norma?

Per essere considerato a norma, il cartello deve essere:

  • Ben visibile e leggibile in ogni condizione di luce, sia di giorno che di notte.
  • Posizionato prima dell'accesso all'area videosorvegliata.
  • Deve riportare in modo chiaro l'immagine stilizzata di una telecamera (spesso il pittogramma DIN 33450).

Inoltre, deve contenere le seguenti informazioni essenziali (informativa sintetica):

  • Identità del Titolare del Trattamento: Ragione sociale, indirizzo, contatti.
  • Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), se nominato.
  • Finalità del trattamento: Scopo per cui vengono acquisite le immagini (es. tutela beni e persone, sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi).
  • Durata della conservazione delle immagini: Generalmente limitata (es. 24, 48 o 72 ore; periodi più lunghi richiedono motivazioni specifiche e valutazioni d'impatto).
  • Riferimento all'informativa estesa (di secondo livello): Deve indicare dove l'interessato può reperire l'informativa completa (es. sito web, bacheca aziendale).

Attenzione ai modelli generici: È cruciale utilizzare modelli di cartello che rispondano pienamente alle direttive del Garante Privacy e dell'EDPB. Sul sito del Garante Privacy è possibile trovare un modello semplificato che può servire da riferimento.

Sanzioni per la Mancata Conformità:

La mancata apposizione del cartello informativo o la sua non conformità costituiscono una violazione dell'Art. 13 del GDPR e possono comportare sanzioni amministrative pecuniarie significative.

Il Vostro Ruolo è Chiave:

In quanto installatori, progettisti e system integrator, avete una responsabilità diretta nel garantire che gli impianti che realizzate siano non solo tecnologicamente avanzati, ma anche legalmente ineccepibili. La corretta informazione agli interessati è un pilastro della privacy by design e by default.

Assicuratevi che i vostri clienti siano edotti sull'obbligo del cartello e che quello installato sia pienamente conforme alle normative vigenti.

Per qualsiasi dubbio o necessità, vi invitiamo a consultare le risorse ufficiali del Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) e a rivolgervi al nostro personale.

Investire nella conformità significa investire nella reputazione e nella tranquillità di tutti.

 

Cordiali saluti,

Il Team S&A

 

Letto 43 volte Ultima modifica il Venerdì, 25 Luglio 2025 09:18