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Venerdì, 10 Luglio 2026 14:41

Antincendio: ufficiale la nuova UNI 11224:2026

 

Il panorama della sicurezza antincendio si evolve. È entrata ufficialmente in vigore la nuova edizione della norma UNI 11224:2026, che va a sostituire la precedente versione del 2019, ridefinendo le regole del gioco per il controllo iniziale, la sorveglianza e la manutenzione dei sistemi di rivelazione automatica d'incendio. 

La norma regolamenta nel dettaglio le attività di controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico, manutenzione e verifica generale. La sua applicazione è obbligatoria sia per i sistemi nuovi che per quelli già esistenti, inclusi i casi in cui gli impianti gestiscano i comandi di estinzione automatica o si interfaccino con altri dispositivi di sicurezza antincendio.

Per i professionisti del settore non si tratta di un semplice aggiornamento burocratico, ma di una svolta operativa che introduce criteri più stringenti e una gestione legata al ciclo di vita dei sistemi (sia nuovi che già esistenti, inclusi quelli asserviti a impianti di estinzione o altre automazioni di sicurezza).

 

 

Ecco i pilastri del cambiamento che impatteranno sul lavoro quotidiano di installatori e manutentori:

🔄 Stop ai "test empirici": sì alla rigenerazione o sostituzione.
La cosiddetta "prova reale" esce di scena nella fase di verifica generale. Per garantire la massima ripetibilità e affidabilità dei test, rimangono solo due opzioni percorribili per i rivelatori: la revisione certificata in fabbrica o la sostituzione diretta del componente.

⏳ Tempi dimezzati per la verifica generale
Il ciclo temporale per completare i controlli sui dispositivi installati si stringe drasticamente, passando da 6 a 3 anni. Una frequenza raddoppiata che punta a innalzare i livelli di efficienza reale sul campo.

🎓 Il profilo del manutentore: certificato e qualificato
Non basta più la generica "competenza". In perfetta sinergia con la UNI 11744 e il Decreto Controlli (DM 1 settembre 2021), la figura del tecnico evolve verso un profilo con competenze e abilità verificate e legalmente riconosciute.

📉 Controlli proporzionali all'età dell'impianto
I vecchi criteri rigidi lasciano spazio a un approccio dinamico: la percentuale di sensori da testare durante le verifiche periodiche sarà strettamente legata all'anzianità dell'impianto. Massima attenzione e protocolli chiari per i sistemi più datati.

🌐 Focus sulle nuove tecnologie e sistemi EVAC
La norma introduce linee guida specifiche e protocolli di prova dedicati per le tecnologie di ultima generazione: sistemi ad aspirazione (ASD), rivelatori lineari, di fiamma e dispositivi via radio. Viene inoltre consolidata l'integrazione con i sistemi di evacuazione vocale (UNI 11988).

📋 Strumenti operativi: modulistica e check-list evolute
La manutenzione sul campo diventa più strutturata grazie a liste di riscontro e prospetti aggiornati, studiati su misura per le diverse tipologie impiantistiche.

 

Verso un nuovo standard di sicurezza

Questo aggiornamento si inserisce in un quadro normativo in continuo movimento, dialogando strettamente con la UNI 9795:2021 (anch'essa pronta ad avviare il suo iter di revisione).

La manutenzione dei sistemi diventa un processo ingegnerizzato, documentato e allineato all'innovazione tecnologica.

Per chi progetta, installa e gestisce la sicurezza, è il momento di aggiornare tempestivamente procedure interne, pianificazione delle commesse e modulistica.

 

Noi siamo al vostro fianco per affrontare questa transizione tecnica.
Contattaci per una consulenza gratuita.

 

A presto,

Il Team S&A

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Le prescrizioni che normano gli impianti antincendio prevedono, in caso di mancato presidio H24, la necessità di un sistema di trasmissione che possa trasferire gli allarmi di incendio, guasto e le segnalazioni di fuori servizio ad una Centrale di ricezione allarmi, in modo tale che il personale preposto possa con tempestività dar seguito alle misure d’intervento.

Il collegamento tra l’impianto antincendio e le Centrali di ricezione deve essere tenuto costantemente sotto controllo ed affidato ad un trasmettitore conforme EN 54-21, con doppio vettore di comunicazione, come il Fire-Link.

Tutti i siti con obbligo di munirsi di un sistema di rilevazione incendio, non presidiati, devono dotarsi quindi di tale collegamento.

Gli Istituti di Vigilanza possono, grazie alle proprie centrali di monitoraggio ed alla connessione supervisionata del Fire-Link, prendere in carico e gestire queste segnalazioni garantendo la massima sicurezza operativa.

  • Trasmettitore bidirezionale EN 54-21
  • Comunicazione in: Lan, 4G/LTE, Sms e messaggi vocali (TTS)
  • 8 ingressi
  • 8 uscite telecomandi
  • Ingresso PSTN per conversione SIA e Contact-ID
  • Protocollo MVS e SIA-IP DC09
  • Trasmissione crittografata delle informazioni
  • Tempi di trasmissione impostabili (tempo minimo polling 90s)
  • Connessione ALWAYS-ON (compatibilità SIM di tipo roaming)
  • Sistema anti-jamming integrato
  • Connettore UF-L per antenna esterna
  • Storico eventi (max 1024)
  • Led di stato per i controlli di sistema e la comunicazione
  • Alimentatore integrato e batteria di backup ricaricabile
  • Programmazione in locale o da remoto
  • Totale compatibilità con sistema MvsNET, conforme EN 50518
  • Ingombri ridotti
  • Certificazioni
    • EN 54-21:2006 (CPR)
    • EN 50131-10:2015
    • EN 50136-1:2019
    • EN 50136-2:2014

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A presto,

Il Team S&A

 

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Nel panorama sempre più complesso della sicurezza e della privacy, l'installazione di un impianto di videosorveglianza non si limita alla mera implementazione tecnologica.

È fondamentale che ogni professionista del settore sia pienamente consapevole degli obblighi normativi, in particolare quelli relativi all'informativa agli interessati tramite l'apposizione del cartello di area videosorvegliata.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679), insieme al D. Lgs. 101/2018 (che ha abrogato parti del vecchio Codice Privacy) e le Linee Guida 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), rendono esplicito l'obbligo di informare preventivamente le persone sulla presenza di telecamere e sulla registrazione delle immagini.

Perché il Cartello è Fondamentale?

Il cartello di videosorveglianza non è un semplice accessorio, ma un elemento obbligatorio e imprescindibile per la conformità al GDPR. La sua funzione è duplice:

  1. Informativa: Deve fornire un'informativa "sintetica" (o di primo livello) che avverta immediatamente l'interessato della presenza di un trattamento di dati personali (le immagini).
  2. Deterrente: Svolge anche un ruolo dissuasivo nei confronti di eventuali malintenzionati.

Cosa Deve Contenere il Cartello a Norma?

Per essere considerato a norma, il cartello deve essere:

  • Ben visibile e leggibile in ogni condizione di luce, sia di giorno che di notte.
  • Posizionato prima dell'accesso all'area videosorvegliata.
  • Deve riportare in modo chiaro l'immagine stilizzata di una telecamera (spesso il pittogramma DIN 33450).

Inoltre, deve contenere le seguenti informazioni essenziali (informativa sintetica):

  • Identità del Titolare del Trattamento: Ragione sociale, indirizzo, contatti.
  • Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), se nominato.
  • Finalità del trattamento: Scopo per cui vengono acquisite le immagini (es. tutela beni e persone, sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi).
  • Durata della conservazione delle immagini: Generalmente limitata (es. 24, 48 o 72 ore; periodi più lunghi richiedono motivazioni specifiche e valutazioni d'impatto).
  • Riferimento all'informativa estesa (di secondo livello): Deve indicare dove l'interessato può reperire l'informativa completa (es. sito web, bacheca aziendale).

Attenzione ai modelli generici: È cruciale utilizzare modelli di cartello che rispondano pienamente alle direttive del Garante Privacy e dell'EDPB. Sul sito del Garante Privacy è possibile trovare un modello semplificato che può servire da riferimento.

Sanzioni per la Mancata Conformità:

La mancata apposizione del cartello informativo o la sua non conformità costituiscono una violazione dell'Art. 13 del GDPR e possono comportare sanzioni amministrative pecuniarie significative.

Il Vostro Ruolo è Chiave:

In quanto installatori, progettisti e system integrator, avete una responsabilità diretta nel garantire che gli impianti che realizzate siano non solo tecnologicamente avanzati, ma anche legalmente ineccepibili. La corretta informazione agli interessati è un pilastro della privacy by design e by default.

Assicuratevi che i vostri clienti siano edotti sull'obbligo del cartello e che quello installato sia pienamente conforme alle normative vigenti.

Per qualsiasi dubbio o necessità, vi invitiamo a consultare le risorse ufficiali del Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) e a rivolgervi al nostro personale.

Investire nella conformità significa investire nella reputazione e nella tranquillità di tutti.

 

Cordiali saluti,

Il Team S&A

 

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